Regolamento deontologico
I periti di EXPERTISE aderiscono al PREZIARIO, alla TABELLA ONORARI e al REGOLAMENTO DEONTOLOGICO dell'Unione Europea Esperti d'Arte ONLUS.


DOVERI E DIRITTI DEL PERITO

L’esigenza primaria di una qualsiasi operazione commerciale riguardante opere d’arte, soprattutto per chi compra, è la garanzia. Quando l’opera oggetto di vendita è di un’artista non più in vita e non esiste una precisa catalogazione dei suoi lavori, attribuirne la paternità è un compito, oltre che gravoso, di grande responsabilità. Questo crea numerose perplessità negli investitori che si trovano nella maggior parte dei casi a dover acquistare con la sola garanzia del mercante che nella legislazione italiana è l’unico a poter certificare l’opera oggetto di vendita. Questa norma è regolata dall’articolo 63 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha sostituito il vecchio articolo 2 della legge 20 novembre 1971, n. 1062: "chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico e archeologico deve consegnare all’acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che si trovano nell’esercizio o nell’esposizione. Inoltre, all’atto della vendita, deve rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione di provenienza, recanti la sua firma". Questo articolo è l’unico supporto legale che un acquirente può avere in caso di acquisto di un’opera d’arte. In questo contesto c’è quindi una anomala sostituzione di ruoli, in quanto la legge non fa menzione minimamente che la certificazione di autenticità debba essere rilasciata da un perito, un esperto o un critico d’arte, ma solo dal venditore. Tutto ciò viene ritenuto più o meno normale in un rapporto di scambio commerciale. Quindi chi acquista un’opera d’arte conosce bene le problematiche di mercato e di conseguenza si cautela facendo effettuare, prima dell’acquisto, una verifica da un esperto.

Il percorso per diventare esperti d’arte e antiquariato è lungo e difficoltoso, poiché la preparazione è affidata all’esperienza personale e diretta e ad una solida base di conoscenza storica. La figura dell’esperto d’arte assume un ruolo determinante in molte attività commerciali. In alcuni casi sono gli storici dell’arte che impropriamente ricoprono la qualifica di periti, poiché non inclini a seguire le valutazioni di mercato. In altri casi sono gli stessi antiquari e galleristi che esercitano tale attività, o meglio professione, incorrendo però in un inevitabile conflitto di interesse. Il caso limite si presenta nelle opere di arte moderna, dove di norma è, in caso di artista scomparso, il parente più prossimo a poterne certificare l’autenticità, spesso totalmente inconsapevole del lavoro del proprio congiunto. Quindi il perito d’arte è una figura abbastanza anomala nell’ordinamento giuridico italiano. Questa attività viene svolta autonomamente senza l’obbligo di appartenenza ad albi professionali. La garanzia che si può dare in questa situazione è puramente fiduciaria. Neanche i Tribunali e le Preture riconoscono la figura del perito d’arte e per l’iscrizione agli elenchi generici di C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) è sufficiente una laurea tecnica o esercitare da almeno tre anni l’attività di antiquario.

Solo alcuni Tribunali e tutte le Camere di Commercio hanno istituito un proprio elenco di periti d’arte e accettano l’ammissione anche per titoli.

REGOLAMENTO DEONTOLOGICO
L’Unione Europea Esperti d’Arte si sta battendo da anni affinché la professione di esperto d’arte sia riconosciuta a livello giuridico. Per questo è stato anche elaborato un regolamento deontologico che ogni socio deve rispettare:

1. Colui che sottoscrive una perizia è responsabile del proprio operato sia in sede giudiziale che extragiudiziale verso la collettività.
2. Non possono essere svolte prestazioni peritali in condizioni di incompatibilità con la propria esperienza specifica, né quando il proprio interesse possa interferire con una obiettiva valutazione.
3. Il perito non sottoscrive perizie di opere che egli non abbia personalmente esaminato.
4. Non è ammessa nessuna forma di concorrenza illecita, né operare al fine di sostituire un collega che sta per avere o abbia avuto un incarico.
5. Il perito chiamato ad autenticare un’opera è sempre tenuto a verificare che la stessa non sia stata già esaminata da un altro perito, in tal caso ne informa il collega.
6. Per il pagamento della parcella il perito dovrà attenersi ai minimi in uso per perizie tipo in base alla tabella onorari approvata dal Consiglio Direttivo e non potrà percepire altri compensi o premi diretti od indiretti né dal committente, né da terzi.
7. Il perito che abbia prestato la propria opera per case d’asta non può accettare incarichi da privati o enti per la stessa opera già periziata per l’ente banditore.
8. Il perito è tenuto al segreto professionale.

 

 

Ultimo aggiornamento 5 marzo 2022
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