DOVERI E DIRITTI DEL
PERITO
L’esigenza primaria di una qualsiasi
operazione commerciale riguardante opere
d’arte, soprattutto per chi compra,
è la garanzia. Quando l’opera
oggetto di vendita è di un’artista
non più in vita e non esiste una
precisa catalogazione dei suoi lavori, attribuirne
la paternità è un compito,
oltre che gravoso, di grande responsabilità.
Questo crea numerose perplessità
negli investitori che si trovano nella maggior
parte dei casi a dover acquistare con la
sola garanzia del mercante che nella legislazione
italiana è l’unico a poter
certificare l’opera oggetto di vendita.
Questa norma è regolata dall’articolo
63 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, che ha sostituito il vecchio articolo
2 della legge 20 novembre 1971, n. 1062:
"chiunque esercita l’attività
di vendita al pubblico o di esposizione
a fine di commercio di opere di pittura,
di scultura, di grafica, di oggetti di antichità
o di interesse storico e archeologico deve
consegnare all’acquirente gli attestati
di autenticità e di provenienza delle
opere e degli oggetti medesimi, che si trovano
nell’esercizio o nell’esposizione.
Inoltre, all’atto della vendita, deve
rilasciare all’acquirente copia fotografica
dell’opera o dell’oggetto con
retroscritta dichiarazione di autenticità
e indicazione di provenienza, recanti la
sua firma". Questo articolo è
l’unico supporto legale che un acquirente
può avere in caso di acquisto di
un’opera d’arte. In questo contesto
c’è quindi una anomala sostituzione
di ruoli, in quanto la legge non fa menzione
minimamente che la certificazione di autenticità
debba essere rilasciata da un perito, un
esperto o un critico d’arte, ma solo
dal venditore. Tutto ciò viene ritenuto
più o meno normale in un rapporto
di scambio commerciale. Quindi chi acquista
un’opera d’arte conosce bene
le problematiche di mercato e di conseguenza
si cautela facendo effettuare, prima dell’acquisto,
una verifica da un esperto.
Il percorso per diventare esperti d’arte
e antiquariato è lungo e difficoltoso,
poiché la preparazione è affidata
all’esperienza personale e diretta
e ad una solida base di conoscenza storica.
La figura dell’esperto d’arte
assume un ruolo determinante in molte attività
commerciali. In alcuni casi sono gli storici
dell’arte che impropriamente ricoprono
la qualifica di periti, poiché non
inclini a seguire le valutazioni di mercato.
In altri casi sono gli stessi antiquari
e galleristi che esercitano tale attività,
o meglio professione, incorrendo però
in un inevitabile conflitto di interesse.
Il caso limite si presenta nelle opere di
arte moderna, dove di norma è, in
caso di artista scomparso, il parente più
prossimo a poterne certificare l’autenticità,
spesso totalmente inconsapevole del lavoro
del proprio congiunto. Quindi il perito
d’arte è una figura abbastanza
anomala nell’ordinamento giuridico
italiano. Questa attività viene svolta
autonomamente senza l’obbligo di appartenenza
ad albi professionali. La garanzia che si
può dare in questa situazione è
puramente fiduciaria. Neanche i Tribunali
e le Preture riconoscono la figura del perito
d’arte e per l’iscrizione agli
elenchi generici di C.T.U. (Consulente Tecnico
d’Ufficio) è sufficiente una
laurea tecnica o esercitare da almeno tre
anni l’attività di antiquario.
Solo alcuni Tribunali e tutte le Camere
di Commercio hanno istituito un proprio
elenco di periti d’arte e accettano
l’ammissione anche per titoli.
REGOLAMENTO DEONTOLOGICO
L’Unione Europea Esperti d’Arte
si sta battendo da anni affinché
la professione di esperto d’arte sia
riconosciuta a livello giuridico. Per questo
è stato anche elaborato un regolamento
deontologico che ogni socio deve rispettare:
1. Colui che sottoscrive una perizia è
responsabile del proprio operato sia in
sede giudiziale che extragiudiziale verso
la collettività.
2. Non possono essere svolte prestazioni
peritali in condizioni di incompatibilità
con la propria esperienza specifica, né
quando il proprio interesse possa interferire
con una obiettiva valutazione.
3. Il perito non sottoscrive perizie di
opere che egli non abbia personalmente esaminato.
4. Non è ammessa nessuna forma di
concorrenza illecita, né operare
al fine di sostituire un collega che sta
per avere o abbia avuto un incarico.
5. Il perito chiamato ad autenticare un’opera
è sempre tenuto a verificare che
la stessa non sia stata già esaminata
da un altro perito, in tal caso ne informa
il collega.
6. Per il pagamento della parcella il perito
dovrà attenersi ai minimi in uso
per perizie tipo in base alla tabella onorari
approvata dal Consiglio Direttivo e non
potrà percepire altri compensi o
premi diretti od indiretti né dal
committente, né da terzi.
7. Il perito che abbia prestato la propria
opera per case d’asta non può
accettare incarichi da privati o enti per
la stessa opera già periziata per
l’ente banditore.
8. Il perito è tenuto al segreto
professionale.
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